Boom di contratti fantasma per luce e gas

C’era il tempo di quei venditori porta a porta che falsificavano le firme dei consumatori sui contratti, poi è venuta l’era dei contratti telefonici, dove gli operatori scorretti registravano un “sì” estorto per attivare forniture non richieste. Oggi, il nuovo boom di contratti fantasma per luce e gas proviene da tecniche sempre più aggressive: vere e proprie truffe, falsificazioni di documenti e furto di identità.
Agli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori si registra, in questo periodo, una escalation di contratti attivati all’insaputa dei consumatori. La dinamica è questa: l’agente scorretto perlustra gli androni condominiali di una determinata zona a caccia di quelle bollette che talvolta il postino lascia sul bancone della portineria o che fuoriescono dalle cassette della posta.
Una volta che si è appropriato di questo materiale, il truffatore entra in possesso di alcuni dati importanti dell’utenza a cominciare dal nome e cognome della persona, il suo indirizzo, il codice fiscale e, soprattutto, quel numero che identifica la fornitura (che nel mondo del gas si chiama PDR e per l’elettricità POD). Con queste informazioni si può avviare il trasferimento dell’utenza: basta falsificare la firma sul contratto precompilato e il gioco è fatto.
Visto che il fenomeno dei contratti fantasma è ben noto all’Autorità dell’energia, per verificare la correttezza delle attivazioni, già da qualche tempo è obbligatoria per legge la cosiddetta check-call, cioè una chiamata di conferma che il fornitore deve fare al nuovo cliente per sapere se è stato veramente lui a richiedere il contratto. Anche questo ostacolo viene facilmente aggirato: questi truffatori inseriscono sulla modulistica il loro numero di telefono così, quando l’operatore chiamerà quello che crede essere il suo neo cliente per chiedere conferma, in realtà è l’agente scorretto a rispondere al telefono.
Nonostante il fenomeno dei contratti fantasma sia così diffuso, le tutele previste dall’Autorità per l’energia non sembrano adeguate: secondo quanto previsto dalla Delibera n. 228 del 2017, infatti, gli importi fatturati dal nuovo operatore (quello al quale siano stati trasferiti a nostra insaputa) devono essere comunque pagati dal consumatore, seppure nel limite minimo previsto dalla stessa ARERA. Si tratta di una regola ingiusta, trattandosi di un contratto non richiesto, e l’Unione Nazionale Consumatori si sta battendo per cambiare la normativa, così da scoraggiare queste truffe. Comunque la buona notizia è che all’Unione Nazionale Consumatori gestiscono questi casi con grande facilità e molte aziende rimborsano integralmente l’utente.

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