TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Come tutti sanno il comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Documenti di identità e di riconoscimento), indica i documenti equipollenti alla carta d’identità.

Articolo 35 (L -R) Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

In questa breve disamina, tra i documenti elencati dal predetto articolo, tratteremo solo quelli che la legge indica come: “le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.

Accade spesso che, per l’identificazione personale, appartenenti alle forze di polizia nazionali e locali, ma anche e soprattutto privati che per diversi motivi hanno l’esigenza di acquisire la certezza delle generalità di soggetti attraverso un valido documento, ritengano idonee tessere di riconoscimento che non hanno la qualità giuridica di documento identificativo in quanto non del tutto conformi ai modelli stabiliti dalla legge.

Vale la pena di precisare che le tessere di riconoscimento, richiamate dal D.P.R. 445/2000 all’articolo 35, sono individuate dal D.P.R. n. 851/1967 “Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato”.

All’articolo 1 di tale decreto è previsto che “Ai dipendenti civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento …”. Analogo documento viene rilasciato ai familiari.

All’articolo 2 è sancito che “la tessera personale di riconoscimento è un documento valido ai fini dell’identità personale del titolare, nonché … come titolo valido per l’espatrio” con validità di 5 anni ed è rilasciato dall’Amministrazione d’appartenenza del dipendente, che provvede al suo rinnovo una volta sola, prima della scadenza.

L’articolo 7, poi, prevede che la tessera personale di riconoscimento indichi: “a) l’Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome ed il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare; b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare; c) contiene la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell’ufficio competente al rilascio.”.

Sotto l’aspetto grafico le tessere di riconoscimento, così come previsto dall’ articolo 1 del D.P.R. n. 851/1967 devono rispondere alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A dello stesso D.P.R. nel quale vengono anche riportati gli specimen dei due documenti cartacei. Sono questi i modelli che devono essere considerati documenti validi ai fini dell’identità personale del titolare.

Modello tratto dall’allegato A del D.P.R. n. 851/1967.

Successivamente l’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159, stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi, per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

La prima amministrazione a rilasciare il documento elettronico è il Ministero della Giustizia che con Decreto del Ministro del 6 novembre 2007 prevede l’emissione, in modalità elettronica, della tessera di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell’amministrazione giudiziaria (G.U. 21 aprile 2008, n. 94).

Passano solo pochi anni e con D.P.C.M. del 24 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010, vengono stabilite le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al D.P.R. n. 851/1967 (Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali nonchè al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.

Il decreto reca le Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 66, comma 8, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il Modello ATe, in base a quanto stabilito dall’art. 66, comma 8 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, mediante un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme  disciplinanti la Carta Nazionale dei Servizi.

All’atto del rilascio del Modello ATe è memorizzato il certificato tipo CNS associato alle relative quantità di sicurezza necessarie per il suo utilizzo.

Il Modello ATe è valido cinque anni, è rilasciato e gestito dall’amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all’allegato B del D.P.C.M. 24 maggio 2010.

L’art. 4 del decreto in commento prevede l’elaborazione, da parte dell’Amministrazione emittente, di un «documento progettuale», redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nonché, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali in quanto deve definire i parametri opzionali e le specificità del sistema di emissione della tessera.

Fatta questa necessaria premessa vale la pena quindi ribadire e sottolineare che non tutte le tessere di riconoscimento possono ritenersi identificative ma solo quelle che rispondono pienamente a tutte le caratteristiche previste dalla legge, ossia quelle:-

  • rilasciate da una amministrazione dello Stato;
  • munite di fotografia;
  • fornite di timbro o di altra segnatura equivalente;
  • rispondenti al modello di cui all’allegato A del  D.P.R. n. 851/1967 (Mod. AT o BT);
  • conformi al modello di cui al D.P.C.M. 24 maggio 2010 (Mod. ATe);
  • adeguate al  modello di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Detto questo è evidente che, ad esempio, i nuovi tipi di tessere rilasciate dall’Ente F.S., in sostituzione delle tessere AT e BT, denominate mod.FS/d (colore viola) per i dipendenti in servizio ed a riposo e mod. FS/f (colore giallo) per i familiari, non costituiscono titolo ai fini dell’identità personale del titolare e non sono valide per l’espatrio in quanto, per effetto della Legge del 17.5.1985 n. 210 che attribuisce all’Ente FS nuova natura giuridica., non potendosi più configurare nei confronti dei titolari lo “status” di dipendenti civili dello Stato.

Così come non possono essere considerate equipollenti alla carta d’identità e quindi valide per l’identificazione personale, ad esempio, le tessere di riconoscimento rilasciate ad un appartenete alle forze di polizia o alla polizia locale, in quanto i modelli di tali documenti non risultano conformi a quelli previsti dalla norma (AT, BT o ATe).

Per concludere, solo le tessere che rispondono a TUTTI i requisiti in precedenza indicati possono essere considerare documenti validi ai fini dell’identità personale del titolare. In caso contrario, è fatto obbligo a chi deve procedere all’identificazione di richiedere al soggetto da identificare di esibire quanto richiesto dalla legge per garantire le sue generalità.

* Ispettore Capo Polizia Stradale Rimini

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