Truffa online: qual è il giudice competente?

Il reato di truffa telematica può essere considerato un'evoluzione della truffa contrattuale, ma nel reato compiuto on line per molto tempo si è avuto il problema dell’individuazione del luogo in cui si è consumato il reato.
Nei casi di truffa online, ad esempio, quando compriamo un oggetto che poi non ci viene consegnato o se viene fatto un bonifico che non abbiamo autorizzato, quale sarà il giudice competente? Sarà quello del luogo da cui è partito il bonifico, O quello dove si è conseguito l'ingiusto profitto?
Il problema lo ha finalmente risolto la Cassazione con una sentenza del 14 novembre.
La regola generale, che vale per la truffa contrattuale, individua il giudice competente in relazione al luogo nel quale il reato è stato consumato, ma per il reato commesso con strumenti telematici la Cassazione ha modificato l'orientamento ed ha dichiarato che per stabilire la competenza è necessario valutare il momento in cui si perfeziona il reato, individuando il tempo ed il luogo in cui la truffa si conclude.
I giudici affermano che, nel caso di truffa commessa attraverso i pagamenti con bonifico bancario, il reato si perfeziona nel momento in cui sul conto corrente del truffatore sono accreditati i soldi della vittima. Di conseguenza, per stabilire il giudice territorialmente competente sarà necessario individuare la sede della banca del truffatore.
D'ora in poi, per individuare il giudice competente, sarà sufficiente risalire al luogo in cui è avvenuto l'accredito della somma sul conto del beneficiario. Se non si riesce a determinare con certezza il luogo di riscossione, la Corte ha stabilito che si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.