LA STORIA DELLE PATENTI DI GUIDA ITALIANE

Si dice che non c’è futuro senza memoria e allora, prima che succeda l’irreparabile, dobbiamo assolutamente ripercorrere la storia delle nostre patenti di guida, lo dobbiamo fare necessariamente ora, prima che scompaiono definitivamente dalla circolazione per effetto della nuova normativa di cui al D. L. 18 aprile 2011, n. 59, attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida (G.U. n. 99 del 30 aprile 2011).

Come tutti ormai sanno dal 19 gennaio 2013 è stata introdotta una nuova patente di guida, si tratta di un nuovo modello con caratteristiche conformi alla recente normativa.
Da quella data tutte le patenti in scadenza saranno sostituite con il nuovo modello, questo vuol dire che nell’arco di dieci anni perderemo tutti i vecchi modelli per rimanere con uno solo.

Certo questo è quello che tutti volevamo per uscire da questa giungla che si era creata con l’accavallarsi delle varie norme interne e soprattutto per le direttive comunitarie, ma su questo abbiamo già scritto, quello che vogliamo fare ora è celebrare la nostra vecchia patente di guida, prima che il futuro cancelli definitivamente il passato. Per l’ultima volta, almeno questo è quello che speriamo, vogliamo provare ad elencare tutti i modelli e le versioni che si sono susseguiti nell’arco di oltre un secolo, impresa non facile, dato che anche gli uffici preposti al rilascio hanno perso ormai parte della memoria storica.

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A tal proposito, citerò solo a titolo d’esempio, la Decisione 2000/275/CE, la rettifica di quest’ultima 2002/256/CE e soprattutto la recente 2008/766/CE, tali testi contengono evidenti imprecisioni per quanto riguarda i documenti italiani. In particolare i modelli elencati e riportati nelle Decisioni CE sono in numero inferiore a quelli effettivamente rilasciati ed anche per questo, senza particolari pretese, proviamo a raccontare la storia della nostra patente di guida.

A livello mondiale sembra che tutto sia nato a Parigi dove, nel 1833, venne rilasciato il primo “permis de conduire” a Leon Serpollet, costruttore di automobili, il quale fu così autorizzato a condurre il triciclo a vapore da lui stesso costruito. Successivamente nel 1888, in Prussia, si ha traccia di un’altra delle primissime patenti di guida, ossia quella che venne rilasciata a Karl Benz il mitico ingegnere tedesco, considerato l’inventore dell’automobile.

Considerate che si trattava di “autorizzazioni”, scritte a mano, su normale carta da lettera, senza particolari accorgimenti o prescrizioni, e soprattutto non rispondenti ad alcuna normativa specifica, in particolare in materia di autorizzazioni alla guida.

Ma qui vogliamo celebrare la patente di guida italiana e allora, nonostante alcune regole sul traffico, ad esempio il R.D. 2248 del 1865, R.D. 4697 del 1868, R.D. 124 del 1881, per avere notizia di una normativa che per prima ha dettato le regole in materia di modelli di patente occorrerà aspettare ancora qualche anno. Per quanto riguarda l’Italia, tutto comincia nel 1898 con il “Regolamento per la Circolazione delle Vetture Automobili”, promulgato dal Comune di Milano, che all’articolo 18 già prevedeva il rilascio di una patente di guida, giuridicamente definita “concessione”, a seguito di verifica effettuata da apposita commissione comunale concernente il possesso delle capacità psichiche, fisiche e tecniche per l’idonea gestione del veicolo.

Così, di fatto, veniva alla luce la prima patente di guida in Italia, ma poi in seguito numerosi interventi normativi avrebbero modificato in modo significativo le regole della strada e quelle relative alla abilitazione alle guida. Una lunga storia di 112 anni di cui cerchiamo di ripercorrere i passaggi salienti, quelli più significativi, con un occhio particolare ai vari modelli prodotti nel corso degli anni.

Regio decreto nº 416 del 28 luglio 1901

La prima vera normativa nazionale riguardante le automobili in Italia è quella del Regio Decreto nº 416 del 28 luglio 1901, “Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie”.
Si tratta di 51 articoli suddivisi in VI capi ove sono contenute tutte le norme relative alla circolazione delle automobili.

All’articolo 12 vi si prevedeva che chi voleva condurre un’automobile doveva essere munito di apposita licenza da richiedere al Prefetto della provincia dove il richiedente aveva il domicilio.
Il richiedente doveva svolgere una prova presso l’Ufficio del Genio Civile, che se superata permetteva l’ottenimento della licenza da parte della prefettura.
A seguito del rilascio della licenza lo stesso Genio Civile rilasciava al conduttore un libretto corredato dalla fotografia e dalla firma del conduttore, con lo spazio sufficiente ad annotare le eventuali contravvenzioni.
Già allora veniva sancito l’obbligo di avere sempre con sè il “libretto di licenza” per esibirlo ad ogni richiesta, degli agenti della forza pubblica e di tutti gli incaricati della Polizia Stradale.

Risulta che il primo itialano cui fu rilasciata la “patente”, nel 1901, ossia la prima di cui si abbia notizia certa, fu il torinese Bartolomeo Tonietto, detto Alberto, celebre chauffeur di casa Savoia. La prima donna, invece, fu Francesca Mancusio, nata a Caronia il 10 novembre 1893, alla quale fu rilasciato il “certificato di idoneità a condurre automobili con motore a scoppio”, il 5 giugno 1913, dalla Prefettura di Palermo, dopo aver conseguito il certificato di abilitazione presso il locale “Circolo Ferroviario d’Ispezione”.

Regio decreto nº 24 del 8 gennaio 1905

Con il successivo regio decreto nº 24 del 8 gennaio 1905, “Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche”, viene introdotto l’obbligo delle targhe automobilistiche e i limiti di velocità vengono ridotti a 12 km/h nei centri abitati ed elevati a 40 km/h al di fuori.

L’obbligo di conseguire una particolare licenza per la guida fu ribadito nei successivi testi legislativi:

  • Legge nº 524 del 15 luglio 1909, che disciplina le automobili in servizio pubblico.
  • Legge nº 798 del 30 giugno 1912, che determina le norme sulla circolazione delle automobili.

Viene perfezionato il sistema delle patenti di guida e per la prima volta si fa riferimento al “certificato di idoneità alla guida”.

Regio decreto 21 dicembre 1923 n. 3043

Considerato, in assoluto, il primo testo organico in materia di circolazione stradale costituito da 94 articoli distinti in sette Titoli, abrogò espressamente tutte le disposizioni in vigore fino a quel momento.
Pubblicato sulla G.U. il 26 gennaio 1924 ed entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno, aveva come titolo “Norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche”.
Il certificato di abilitazione alla guida assume ufficialmente il nome di “Patente”; anche in questo caso, l’ente preposto a gestire le domande di abilitazione e a rilasciare gli attestati di idoneità alla guida è il Circolo Ferroviario d’ispezione; il Prefetto, poi, rilascia la patente a seguito della idoneità conseguita.
Vengono fissati i requisiti fisici e morali necessari per il conseguimento della patente: visus non inferiore a 14/10 complessivi (con almeno 5/10 dall’occhio “peggiore”), udito in grado di percepire voci a 8 metri di distanza, assenza di sintomi di intossicazione alcolica, assenza di malattie psichiche o fisiche che possano creare pericoli.
Non possono inoltre conseguire la patente le persone che siano sottoposte a regime di sorveglianza speciale o che siano state condannate per due volte per delitti contro la persona con pene superiori a tre mesi, se non ad avvenuta riabilitazione.
L’art. 55 introduce il concetto di “foglio rosa”. Viene, infatti, consentito a chi abbia presentato la domanda per l’ottenimento della patente di esercitarsi “purché a fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia”, la stessa disposizione si applica anche ai conducenti di motocicli.
Per quanto attiene i rinnovi “sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni generali o parziali delle patenti” e la prima deve avvenire “entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto”. E’ comunque potere del Prefetto obbligare il conducente a sottoporsi ad una visita speciale di revisione per accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
Non esistono ancora le categorie riferite al tipo di veicolo, ma viene introdotto un primo, sommario, concetto di Carta di Abilitazione Professionale, con la suddivisione delle abilitazioni in patenti di 1° grado (ad uso privato) e di 2° grado (ad uso servizio di piazza o guida di autoveicoli in servizio di linea).
All’art. 73 vengono istituite le “Scuole per conducenti di automobili” i cui corsi devono avere una durata non inferiore al mese. Al loro inizio ogni scuola, che deve essere ufficialmente riconosciuta dal Ministero, deve trasmettere al Circolo Ferroviario di competenza l’elenco degli iscritti. L’esame si svolge alla presenza di un ingegnere, del direttore del Circolo competente e dell’istruttore.

Regio decreto 2 dicembre 1928 n. 3179

È composto da 139 articoli, raggruppati in quattro titoli, al terzo venivano trattati gli autoveicoli e conducenti.
Viene introdotta la patente di 3° grado, destinata a chi “esercita la professione di conducente, in servizio pubblico da piazza, da noleggio o su linee in concessione”, mentre quella di 2° grado limita l’esercizio professionale alla guida in servizio privato. Viene abolita la patente per la guida di motoveicoli.
Per conseguire la patente occorre avere almeno 21 anni (la maggiore età), ma con il consenso dei genitori il limite scendeva a 18 anni per conseguire la patente di 1° o 2° grado.
Alle procedure legate alle patenti vengono poi dedicati numerosi articoli riguardanti le patenti “speciali” per la guida dei compressori stradali, le patenti “provvisorie” per i turisti stranieri, la conversione di patenti rilasciate da paesi esteri.
L’art. 110 istituisce formalmente le procedure per il rilascio della patente di 1° grado “per chi sia mutilato o presenti altra invalidità fisica” , che viene rilasciata, previo accertamento caso per caso della sussistenza dei requisiti, ma la validità “limitata all’autoveicolo individuato nella patente stessa per le sue caratteristiche generali come per gli speciali adattamenti in esso introdotti” .

Di seguito si riporta l’immagine di una “patente di abilitazione di 1° GRADO”, rilasciata dal Prefetto di Padova in data 18.10.1929. All’epoca il candidato era soggetto ad una prova di idoneità che veniva svolta presso il “Circolo ferroviario”. Come è facile rilevare si tratta di un documento già ben strutturato, che non ha nulla da invidiare a quelli attuali, anzi farebbe facilmente sfigurare molti dei documenti attualmente emessi in alcune parti del mondo.

Regio decreto nº 1740 dell’8 dicembre 1933

Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione (il vecchio codice della strada), pubblicato il 30 dicembre sulla G.U. n. 301.
Rispetto alla normativa precedente non subisce grosse variazioni, o novità di rilievo, ma alcune integrazioni e modificazioni consentono, con la sua approvazione, di abrogare (oltre al precedente R.D. 3179) anche una dozzina di precedenti regolamenti e decreti, tanto da meritarsi il titolo di “Testo unico”.
Va considerato che il 24 ottobre 1930 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione Internazionale per la circolazione degli autoveicoli chiusa a Parigi il 24 aprile 1926.
Tale convenzione si occupò, per la prima volta, di dettare regole comuni per la circolazione e costituì la struttura per la redazione del codice della strada italiano, R.D. n. 1740 nel 1933, il quale all’art. 82 prevedeva che nessuno poteva condurre automobili, se non era munito di una patente di abilitazione che poteva essere di primo, secondo, e terzo grado.
La patente di primo grado veniva rilasciata a chi era in grado di condurre, con sicurezza l’automobile ed era valida per la guida ad uso proprio. Il secondo grado veniva conseguita da colui che dimostrava una sufficiente conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell’automobile ed abilitava alla guida del mezzo in servizio privato, per uso proprio o di terzi. Il terzo grado abilitava alla guida dei treni automobili con freno continuo, alle automobili in servizio pubblico, da piazza o da noleggio da rimessa.
Le patenti venivano rilasciate dal Prefetto della provincia di residenza, dopo un esame di idoneità svolto presso il Circolo ferroviario.
I cittadini italiani residenti all’estero e gli stranieri di passaggio in Italia sprovvisti di patenti di abilitazione estera potevano ottenere una patente di abilitazione della validità di sei mesi, trascorsi i quali potevano farvi iscrivere la validità definitiva. I conducenti di automobili muniti del permesso internazionale di cui alla convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926 erano autorizzati a guidare nel “Regno”, fino al termine di un anno dalla data del rilascio del permesso. Trascorso tale periodo dovevano munirsi della patente di abilitazione italiana. Chi era munito di patente di abilitazione conseguita all’estero poteva ottenere la patente italiana di primo grado, senza esame.
Nonostante il termine “abilitazione”, usato nel testo unico del 1933, si riteneva concordemente che la patente di guida dovesse considerarsi un’autorizzazione amministrativa e più precisamente una autorizzazione di polizia, intesa come provvedimento mediante il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione di prevenzione, rimuoveva un limite all’esercizio di un diritto, costituito nella specie dall’attività di guida.
Durante la vigenza del codice stradale del 1933 dominava, quindi, la preoccupazione circa l’uso che si poteva fare degli autoveicoli, considerati strumenti idonei per commettere reati.
Con la diffusione sempre maggiore degli autoveicoli utilizzati soprattutto per motivi di lavoro, negli anni successivi al 1933 si ebbero nuove tendenze di opinione in riferimento ai requisiti soggettivi per conseguire la patente.
Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della costituzione (1947), tali tendenze furono anche recepiti dal comitato per la riforma del codice della strada, in cui prevalse l’opinione che competente al rilascio della patente dovesse essere non più il Prefetto ma la motorizzazione civile.

Di seguito una “patente di abilitazione di 1° GRADO”, rilasciata dal Prefetto di Catania in data 16.04.1939.

Regio decreto nº 635 del 6 maggio 1940

Nel 1940 entra in vigore il “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza”.
All’art.292 si stabiliva che “nei casi in cui la legge consente che l’identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture”.
Con questa norma la “Patente dei conducenti di autovetture” diventa a tutti gli effetti un documento identificativo equivalente alla carta d’identità. Natura giuridica che mantiene tuttora, a prescindere dai vari modelli e/o versioni che si sono susseguiti nel corso degli anni.

D.P.R. nº 393, del 15 giugno 1959

In data 15 giugno 1959 entrò in vigore il “Testo Unico sulla circolazione stradale”, approvato con il D.P.R. 15.06.1959 n. 393. Si trattava di 144 articoli, più i 607 dell’annesso regolamento.
L’argomento concernente la patente di guida veniva trattavo dagli articoli da 80 a 92, nonché agli articoli 98, 99 e 100, risentendo ovviamente della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra nel 1949, recepita nel nostro ordinamento giuridico con Legge n. 1049 del 19 maggio 1952, che, tra l’altro, introduce il primo modello di patente dell’era moderna, ossia con caratteristiche univoche in tutti gli stati firmatari della convenzione.
Con la nuova normativa, tra l’altro, è mutato profondamente il sistema delle categorie, e soprattutto viene introdotta la distinzione tra patenti ad “uso privato” e ad “uso pubblico”. Una ulteriore innovazione è l’instaurazione della patente per motoveicoli, innovazione che corrisponde ai dettami della convenzione di Ginevra.
Interessante può ritenersi anche la disposizione concernente la denuncia del cambio di residenza e dell’obbligo di annotarlo sulla patente in relazione probabilmente alla necessità di evitare il rilascio di più patenti in più sedi.
La pena introdotta per la guida senza patente era quella dell’arresto da 3 a 6 mesi, congiunta con l’ammenda da lire 10.000 a 40.000 (oblazione non ammessa).
Con la novella normativa tutte le vecchie patenti dovevano essere sostituite, come previsto dall’art. 144 (disposizioni transitorie), a richiesta degli interessati entro il 1° luglio 1961. Così, le patenti rilasciate a seguito della vecchia normativa vennero rese inutilizzabili e prive di valore.

La normativa in esame prevedeva tre versioni di patente che di seguito si esemplificano:

  • Patente di guida ad uso pubblico (Mod. MC 702). Copertina rossa
  • Patente di guida per macchine agricole, operatrici e carrelli (Mod. MC 703). Copertina verde
  • Patente di guida ad uso privato (Mod. MC 704). Copertina blu

MC. 704

Questo modello, rilasciato nei primi anni 60 e sicuramente fino al 1964, prodotto in almeno due versioni, sostituisce i documenti in precedenza rilasciati in base al RD 1740/33.
Si tratta di un supporto telato, privo di misure di sicurezza, emesso dal Prefetto, compilato manualmente o in alcuni casi meccanicamente a secondo della Prefettura di rilascio.

MC. 701

Il modello in questione venne rilasciato dalla metà degli anni 60 fino al 20.4.1974, anno nel quale cominciò la meccanizzazione degli uffici della Prefettura.
Molto simile al precedente (MC 704), non si apprezzano particolari cambiamenti se non nella copertina, dove cambia la denominazione del Ministero competente.
Il supporto di tipo cartaceo telato viene rilasciato sulla base della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.9.1949, del DM 1.7.1959 ed in riferimento al T.U. 393/59.
Composto da sei pagine: la prima contiene il frontespizio, la seconda i dati del conducente e la foto, la terza la categoria della patente, la quarta i cambiamenti di residenza, la quinta gli spazi per le marche da bollo e la sesta i provvedimenti sulla patente.
Fino al 1969 il documento presentava una copertina telata di colore blu con intestazione diversa a secondo dei vari periodi di emissione. Il documento, compilato prevalentemente a mano e privo di misure di sicurezza antifalsificazione, veniva emesso dalla Prefettura.

Questi modelli rimasero in uso fino al 21 marzo 1984, quando per effetto della legge 14.02.74 n.62, persero ogni valore, in quanto sostituiti da nuovo modello.

Esistono diverse versioni, con piccolissime varianti.

MC. 701/MEC

Questo modello, riportato al punto 1 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti, è tuttora valido ed è stato rilasciato dal 21.4.1974 fino al 1989 (dipende dalle scorte presenti presso i vari uffici provinciali).
Sostituisce il modello precedente con l’entrata in vigore della Legge 14.2.1974 n. 62, con la quale venivano recepite le norme contenute nel Regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all’ armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; venne abolita la patente ad uso pubblico e venne introdotto il certificato di abilitazione (c.a.p.) per la guida dei veicoli in servizio pubblico. La stessa legge riformulò gli articoli che riguardavano i requisiti di età e le categorie delle patenti.
Il modello è del tutto conforme alla Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.9.1949 ed è costituito da un supporto cartaceo telato composto da sei pagine la cui disposizione rimane la stessa rispetto al modello precedente.
A partire dal giugno 1977 la stampa è meccanizzata, manuale prima di tale data. L’autorità competente al rilascio era la Prefettura ma la compilazione, ad esclusione della data di emissione, veniva effettuata dalla M.C.T.C..
Così come previsto dal comma 7 dell’art.13 della legge 14.02.74 n.62, le patenti di guida emesse fino all’entrata in vigore della legge, dovevano essere sostituite con quelle conformi alla nuova normativa all’atto della scadenza della validità o in ogni altra occasione in cui si procedeva alla sostituzione del documento. Pertanto le vecchie patenti, precedenti al modello in questione (MC 701), rimasero in circolazione al massimo fino al 21 marzo 1984.

Di questo modello (MC.701/MEC) esistono quattro versioni:

  • MC. 701/MEC / 1, senza categoria “F”. In uso dal 1974
  • MC. 701/MEC / 2, con categoria “F”. Versione 1980/1981
  • MC. 701/MEC / 3, con categoria “F”. Versione 1982/1987
  • MC. 701/MEC/4

Di Seguito i modelli MC. 701/MEC / 1, MC. 701/MEC / 2 e MC. 701/MEC / 3.

MC. 701/N

Il modello, riportato al punto 2 dell’elenco ufficiale del Ministero dei Trasporti, è stato rilasciato dal 1989 fino ad un periodo non precisato del 1990 (dipende dalle scorte degli stampati presenti presso i vari uffici provinciali).
Ha sostituito il precedente modello a seguito del recepimento della Direttiva 80/1263/CE e della Legge 111/88, rappresentando il primo modello di tipo comunitario, descritto nell’allegato 1 della citata Direttiva. Il documento, che si presenta di materiale cartaceo di tipo telato, è compilato solitamente meccanograficamente ed è rilasciato dalla Prefettura.
In materia di presupposto normativo, è opportuno sottolineare che la direttiva comunitaria 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 può definirsi un pilastro fondamentale perché è la prima che ha regolamentato compiutamente la materia a livello europeo. Recepita nel nostro ordinamento giuridico con legge n. 111/88, ha rappresentato una vera rivoluzione se si pensa che fino a quel momento ogni Stato membro, senza alcuna regola comune, emetteva un suo modello di patente di guida.
Il modello conforme alla direttiva 80/1263/CEE è rimasto in vigore fino al 01.07.1996, con notevoli ed intuibili esiti positivi ma, tuttavia, con alcuni limiti poiché la norma comunitaria lasciava ancora molta autonomia ai vari Stati membri che, ad esempio, potevano decidere se inserire o meno la foto del titolare del documento e se adottare o meno eventuali sistemi di sicurezza antifalsificazione.
Certo, come giustamente ha argomentato qualcuno, “erano altri tempi”, e ancora non si sentiva l’esigenza di dotare le patenti di guida di misure antifalsificazione, ma la sottovalutazione del problema è costata cara negli anni successivi, con ampie ripercussioni nell’oggettiva contemporanea quotidianità.

D.lgs. nº 285 del 1992

Il “Codice della Strada” attualmente in vigore, approvato con D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. a G.U. n. 114 del 18/05/1992) secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega 13 giugno 1991, n. 190, ha subito nel tempo ampie modificazioni ed integrazioni funzionali a dare piena attuazione alla convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (sottoscritta dall’Italia e recepita con la Legge n. 1049 del 19 maggio 1952), alle numerose ed estese successive convenzioni, ai regolamenti e alle direttive CEE, alle raccomandazioni ed alle risoluzioni, alle quali si era cronologicamente sovrapposta. Non solo, perché la più recente produzione normativa in materia, disordinata e disarmonica, ha reso indispensabile la scelta di armonizzare e correlare l’impianto dispositivo iniziale con le diverse previsioni succedutasi nel corso degli anni.

MC. 701/C

Questo documento, riportato al punto 3 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti, è stato rilasciato dal 1990 fino al 16.06.1995 (vi sono documenti rilasciati anche in seguito per consentire l’esaurimento delle scorte).
È il modello di tipo comunitario contenuto nel nuovo codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) anche se, occorre sottolineare, che l’articolo 308 del relativo regolamento di esecuzione ne prevedeva la plastificazione, mai stata attuata.
In sostanza identico al precedente, a differenza dal modello MC 701/N, riporta la pagina 5 invertita con la pagina 6. Sulla prima pagina scompare la dicitura del Ministero dei trasporti, rimane solo la scritta “Repubblica Italiana”.
Il documento, rilasciato dalla Prefettura, si presenta di materiale cartaceo telato e la compilazione solitamente è di tipo meccanografico.

Legge 5 luglio 1995 n. 308

Con questa legge finalmente viene ratificata, e quindi recepita nel nostro ordinamento giuridico, la convenzione sulla circolazione stradale di Vienna del 8 novembre 1968.
In realtà, si tratta di una normativa che, non avendo mai influito sull’aspetto della patente di guida, così come la precedente Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.9.1949, non avrà alcun effetto sulla conformazione dei documenti che seguiranno esclusivamente le Direttive Comunitarie.

MC. 701/D

Il nuovo modello, riportato al punto 4 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti, è stato rilasciato dal 16.06.1995 al 30.09.1995 (bisogna però tener presente che in questo brevissimo periodo si sono alternate le emissioni sia di tale modello sia di quello precedente, per consentire di esaurirne le scorte presenti presso gli uffici provinciali).
E’ pressoché identico al modello precedente, mentre il materiale utilizzato ha subito un cambiamento radicale. Infatti, questo documento ha le caratteristiche di sicurezza previste dal Decreto Dirigenziale 26.05.1995. Il supporto cartaceo utilizzato, è di tipo speciale, filigranato con fibre cellulosiche di colori rossi e gialli visibili con l’utilizzo della lampada di Wood. In filigrana si può notare il logo della motorizzazione con una E stilizzata a forma di volante, circondata da stelle.
La compilazione è di tipo meccanografico.
Dal 01.10.1995 questo documento non viene più emesso dalla Prefettura in quanto da quella data in poi, giusta disposizione del DPR 575/94, tutte le patenti vengono rilasciate dalla Motorizzazione (oggi DTT). Da questa data la dicitura Prefettura è annullata e coperta con un timbro del nuovo ente concedente “MCTC”. Quest’ultima versione si riconosce anche dal numero del documento che è superiore a 5.000.000.

MC. 701/E

Riportato al punto 5 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti, questo modello è stato rilasciato dal 01.10.1995 al 30.06.1996 (il periodo di rilascio è sempre condizionato dalle scorte degli stampati presenti presso i vari uffici provinciali).
Questo documento viene introdotto a seguito del DPR 575/94 che ha disposto il trasferimento della competenza al rilascio dalla Prefettura alla Motorizzazione (attuale DTT). Il supporto di tipo cartaceo è dotato del fondino di sicurezza introdotto dal Decreto Dirigenziale 26.05.1995 e può essere definito di tipo speciale perché realizzato in filigrana, con fibre cellulosiche di colore rosso e giallo visibili con l’utilizzo della lampada di Wood. In filigrana si può notare il logo della motorizzazione con una E stilizzata a forma di volante circondata da stelle. Il documento, nel quale sono anche apprezzabili le modifiche apportate all’impaginatura ed agli spazi riservati ai vari dati, è compilato meccanograficamente ed è rilasciato dalla M.C.T.C.
Il modello in questione fa riferimento alla modifica della disciplina sulle patenti determinata dalla Comunità Europea con la direttiva 91/439/CEE del 29.07.1991, recepita dalla nostra legislazio