Un apposito disegno di legge ci difenderà dal telemarketing molesto

Cosa bisogna sapere per avvalersene e vari aspetti da chiarire: una guida con la consulenza dell'Autorità Garante della Privacy.
La novità principale è che sarà potenziato il registro delle opposizioni, che contiene i numeri a cui è vietato telefonare a scopi commerciali. Il registro comincerà a difendere, dal telemarketing molesto, anche i numeri riservati (non presenti nell'elenco telefonico) e quelli dei cellulari. Prima l'utente poteva iscrivere solo i numeri presenti in elenco. L'iscrizione comporterà l'annullamento di tutti i consensi concessi dall'utente in precedenza.
Per l'iscrizione al registro bisognerà andare sul sito (http://www.registrodelleopposizioni.it/) e seguire le modalità (anche online) per registrare il proprio numero. Quelli riservati finiranno in automatico nel registro.
Non appena la legge andrà in Gazzetta Ufficiale scatterà la norma e bisognerà aspettare qualche giorno per l'inserimento automatico dei numeri riservati, mentre da subito si potrà iscrivere il proprio numero (cellulare e fisso).
La nuova norma ci tutelerà maggiormente perché l'iscrizione al registro avrà la forza di annullare tutti i consensi forniti antecedentemente. Si sta parlando dell'annosa questione del consenso carpito che la precedente norma non aveva risolto: se per errore o distrazione un utente aveva dato il consenso era difficilissimo riuscire a negarlo successivamente e il telemarketer poteva chiamare il numero di cellulare o fisso, iscritto al registro, in ogni caso, anche se riservato.
Sarà vietato, inoltre, fare chiamate casuali con sistemi automatici di composizione.
Se il consenso venisse nuovamente carpito, anche dopo l'iscrizione, l'utente potrà iscrivere nuovamente il numero al registro. La data di iscrizione farà fede per negare tutti i consensi concessi in precedenza. I dettagli operativi del registro saranno specificati in un decreto della Presidenza del Consiglio che potrà vedere la luce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
La clausola secondo cui "Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi" è un'eccezione frutto di un compromesso ed è arrivata con un emendamento alla Camera, sgradito al Garante. Significa che, anche se siamo iscritti al registro, potranno chiamarci le società con cui abbiamo un contratto oppure quelle da cui abbiamo disdetto non più di 30 giorni prima. Ad esempio, operatori telefonici che ci offrono un servizio aggiuntivo a quanto incluso nel contratto o che ci chiedono di tornare da loro entro 30 giorni dalla disdetta.
Possiamo opporci alle chiamate dei soggetti di cui sopra, spiega il Garante, con l'invio di una mail, per esempio al nostro operatore telefonico. Sono disponibili online le mail "privacy" di quasi tutti gli operatori telefonici.
Se risultasse non sufficiente l'iscrizione al registro oppure l'invio di una e-mail di una revoca del consenso, si potrà sempre segnalare il tutto al Garante privacy che agirà di conseguenza.
La nuova norma offre un'arma in più: rende corresponsabili i soggetti beneficiari della campagna marketing. Il Garante privacy potrà colpire, così, non solo le società di call center ma anche gli operatori telefonici che se ne sono avvalsi. Sarà anche un incentivo ad investire su società che lavorino in regola, all'interno dell'Unione europea. Da maggio scatterà anche la normativa GDPR che consentirà al Garante di sanzionare le società fino al 4% del loro fatturato annuo.