Stop di Agcom alle bollette ogni 28 giorni
L’Agcom ha dato 90 giorni di tempo agli operatori per adeguarsi alle nuove regole. La fatturazione e il rinnovo dei servizi di telefonia fissa devono seguire una cadenza mensile e, per i servizi di telefonia mobile non si può scendere sotto i 28 giorni.
Il pronunciamento dell’Agcom è del 24 marzo, ma a gennaio era iniziato l’esame sulla nuova pratica degli operatori che, a parità di costo nominale, avevano apportato un aumento dell’8,6 per cento annuo dei prezzi rispetto alla fatturazione mensile visto che, portandola a quattro settimane, si verifica 13 volte in un anno.
Secondo il Garante è necessario che “l’utente abbia la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi”.
L’Agcom ravvisa nei comportamenti degli operatori problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni sui prezzi effettivamente praticati e, per i consumatori, una maggiore difficoltà di controllo dei consumi e della spesa.
l’Agcom ha anche stabilito che “nei casi di offerte di telefonia mobile che abbiano cadenza diversa da quella mensile” scatta per gli operatori “l’obbligo di informare l’utente, tramite l’invio di un sms, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta”. “Nel caso di offerte convergenti che coinvolgano la telefonia fissa, prevale la cadenza prevista per quest’ultima, ovvero su base mensile”.
Infine, il Consiglio dell’Autorità ha precisato che, per quanto riguarda il credito residuo gli utenti debbono poter conoscere gratuitamente il proprio credito in uno dei seguenti modi: consultando il sito web dell’operatore, tramite applicazioni dedicate, attraverso con messaggi informativi dal numero telefonico di assistenza clienti, via sms.
Assotelecomunicazioni-Asstel, l’associazione di Confindustria che rappresenta le telco, rivendicando il diritto degli operatori al libero esercizio dell'attività di impresa in una nota fa presente che, secondo le leggi attuali, Agcom non ha il potere di disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori telefonici e clienti, quale ad esempio la durata di rinnovo e dei cicli di fatturazione, ma può soltanto intervenire a tutela della clientela in materia di trasparenza informativa. A sostegno della tesi, ricorda la recente decisione del Tar del Lazio che conferma la legittimità di modificare unilateralmente il contratto, fatto salvo il diritto del cliente di recedere, in caso di mancata accettazione delle modifiche stesse.